Descrizione
1. Obiettivi e Finalità: Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.
2. Beneficiari degli Interventi: I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari, residenti in uno dei 34 Comuni afferenti l’Ambito Sociale Distrettuale n. 2 Marsica Montagna Marsicana: Aielli, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa D’Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga, che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
Il caregiver è individuato secondo il dettato dell’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: “Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 , di un familiare o di un affine entro il secondo grado , ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”. Ai fini dell’accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l’assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.
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